PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione di genere nelle attività didattiche).

      1. È istituito, nel sistema nazionale educativo di istruzione e formazione, l'insegnamento dell'educazione di genere.
      2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, i piani dell'offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado prevedono l'adozione di misure educative volte all'eliminazione degli stereotipi di genere, che garantiscono l'esercizio paritario dei diritti tra uomini e donne nonché la libera espressione dello specifico di ciascun genere e che comprendono attività finalizzate a promuovere il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e l'esercizio della tolleranza e della libertà nell'ambito dei princìpi democratici di coabitazione, affinché l'educazione sia volta alla soppressione degli ostacoli che limitano di fatto la complementarità tra i due generi sia nell'ambito della coppia sia nella società, come previsto dalle linee di indirizzo della risoluzione 2006/2132(INI) del Parlamento europeo, del 13 marzo 2007, su una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010.

Art. 2.
(Affidamento dell'insegnamento dell'educazione di genere).

      1. Le tematiche inerenti all'educazione di genere non costituiscono materia curriculare a sé stante, ma sono parte integrante degli orientamenti educativi e dei programmi di insegnamento.
      2. I consigli d'istituto nominano, tra i docenti, un referente dell'educazione di genere, con il compito di promuovere

 

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azioni e iniziative mirate al rispetto e all'applicazione nel sistema educativo dei valori relativi ai princìpi di uguaglianza dei diritti tra uomini e donne, in collaborazione con figure e organismi di parità preposti alle politiche di pari opportunità. Il referente è tenuto a coordinare la programmazione inerente all'educazione di genere secondo le modalità didattico-organizzative previste dal piano dell'offerta formativa.
      3. I contenuti e le modalità delle tematiche di cui al comma 2 devono essere adeguati all'età degli alunni e al loro diverso grado di maturità psico-fisica e devono tenere conto delle diverse proposte in un quadro di pluralismo culturale.

Art. 3.
(Aggiornamento dei docenti).

      1. Nell'ambito delle finalità della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, indica i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti.
      2. Per la formazione dei docenti, le università, nel predisporre i corsi di laurea per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e le scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria, tengono conto delle finalità della presente legge.

Art. 4.
(Direttiva di attuazione).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, adotta una direttiva recante le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3.

 

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Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede, a decorrere dal primo periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge, con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, incrementando, in pari misura, le dotazioni del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, istituito dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440.